INPDAP: la pensione di anzianità

La pensione Inpdap per dipendenti pubblici

La pensione diretta ordinaria d’anzianità è una prestazione vitalizia di natura economica e previdenziale erogata dall'INPDAP in favore di tutti i dipendenti iscritti che hanno maturato il limite minimo di anzianità contributiva e che, per diversi motivi, esclusa l'inabilità, sono cessati dal servizio prima di raggiungere il limite d’età stabilito per la pensione di vecchiaia.
Tuttavia, chi ha cessato dal servizio può decidere di mantenere l’iscrizione all’Istituto con la prosecuzione volontaria dei contributi.

La pensione di anzianità viene calcolata sia con il sistema retributivo che con quello misto.
A partire dal primo gennaio 2008, in seguito alle modifiche portate dalla legge 247/2007, i requisiti anagrafici di accesso sono i seguenti:

  • dal primo gennaio 2008 al 30 giugno 2009 con anzianità contributiva pari a 35 anni ed età pensionabile pari a 58 anni;
  • dal primo luglio 2009 con anzianità contributiva pari alla somma degli anni di anzianità contributiva e di anzianità anagrafica, tale da determinare il raggiungimento di una quota minima prevista per l’anno in questione, (fermo restando il requisito minimo di anzianità contributiva pari a 35 anni e il possesso dell’età anagrafica minima prevista per l’anno considerato).

Tabella esemplificativa:

ANNO                         REQUISITI (età + anni di contribuzione)
Dal 1/1/08 al 30/6/09 58 + 35
Dal 1/7/09 al 31/12/09 59 + 36 oppure 60 + 35 (quota 95)
2010                         59 + 36 oppure 60 + 35 (quota 95)
2011 - 2012                 60 + 36 oppure 61 + 35 (quota 96)
2013                         61 + 36 oppure 62 + 35 (quota 97 - soggetta a verifica)
2014                         61 + 36 oppure 62 + 35 (quota 97 - soggetta a verifica)

In ogni caso il diritto alla pensione si consegue, indipendentemente dall’età, con almeno 40 anni di anzianità contributiva.

Inoltre, chi ha maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa precedente, mantiene il diritto alla pensione con i precedenti requisiti.
A partire dal primo gennaio 2008 possono accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contribuzione e 57 anni di età:

  • le lavoratrici dipendenti che optano per una liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (decreto legislativo 180 del 1997);
  • i lavoratori in mobilità citati nell’articolo 1, comma 18-bis della legge 243/2004;
  • i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007.


La domanda di pensione di anzianità può essere presentata senza limiti di tempo, anche se, dopo dieci dalla cessazione del rapporto di lavoro, si avrà diritto a percepire la pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, perdendo ogni diritto sui ratei non riscossi (in quanto prescritti).

Fino al 31 dicembre 2007, per coloro che avevano già maturato i requisiti alla pensione, sarà applicata la normativa precedente e la decorrenza sarà immediata, (ad esclusione di quelli che avevano maturato il diritto a pensione nel IV° trimestre 2007 che avranno come prima data utile il primo aprile 2008).

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