Pensioni Inpdap: D.P.R. 29-12-1973 n. 1092

Trattamento quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. uff. 9 maggio 1974, n. 120.

TITOLO I
Disposizioni generali

1. Soggetti del diritto.

I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, secondo le norme del presente testo unico.
Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali e i militari delle Forze armate dei Corpi di polizia.
Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.

43. Base pensionabile.

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

  1. indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
  2. assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;
  3. indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728 , per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
  4. assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
  5. assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477 , per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
  6. indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851 , per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  7. assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .

Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile (36).
(36)  Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 29 aprile 1976, n. 177, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976.

44. Misura del trattamento normale.

La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.

Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente e ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile.

L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

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