Pensioni Inpdap: Legge 724

Legge 724 sulle pensioni


Legge n. 724 del 23 dicembre 1994.

Articolo 15 comma 3
In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni) iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante.

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1994, n. 304, S.O.

Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di pensione.

  1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili con esclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della L. 29 aprile 1976, n. 177 .
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti iscritti a gestioni pensionistiche regolate da ordinamenti che rinviano alle norme contenute nel testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni ed integrazioni.
  3. In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante.
  4. La pensione di cui al comma 3 è reversibile, con riferimento alle categorie di superstiti aventi diritto, in base all'aliquota in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
  5. [Le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite] (35).
  6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti degli enti di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70 .

(35) Comma abrogato dal comma 776 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

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