Calcolo della base pensionabile per i dipendenti pubblici

Calcolo della base pensionabile Inpdap per dipendenti pubblici

(art. 43 legge 1092_1973 integrato)
Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, è costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione (per la quota a) (per la quota b si prende in considerazione la retribuzione media settimanale degli ultimi dieci anni come previsto dalla legge 335 del 1995) e dagli assegni o indennità pensionabili sotto indicati integralmente percepiti, aumentata del 18 per cento (questo incremento non si fa per gli iscritti cpdel):
  • Gli elementi della retribuzione da utilizzare per individuare la base di calcolo, sono i seguenti:
  1. Stipendio tabellare lordo;
  2. Retribuzione individuale di anzianità (RIA);
  3. Indennità fisse e ricorrenti per 12 mesi (tranne diversa previsione contrattuale);
  4. Eventuali assegni ad personam pensionabili;
  5. Indennità integrativa speciale (esclusa dalla rivalutazione del 18%).
  • Assegni o indennità pensionabili integralmente percepiti (art. 43 legge 1092):
  1. indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
  2. assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;
  3. indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728 , per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
  4. assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
  5. assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477 , per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
  6. indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  7. assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile (36).

(36) Articolo così sostituito dall'art. 15,  l. 29 aprile 1976, n. 177, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976.

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