Calcolo della pensione con il sistema retributivo

Pensioni Inpdap - calcolo con il sistema retributivo
(art. 13 l. 503/92*)
La misura della pensione con il sistema retributivo è data dalla somma di due quote: Quota A + Quota B.

Quota A
La quota a “*corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile”;

La  quota A si calcola utilizzando i seguenti parametri retributivi:

  • Anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992 (numero di contributi settimanali versati);
  • Base pensionabile presa dall’ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione (art. 43 legge 1092 del 1973);
  • Maggiorazione del 18% della base pensionabile (come previsto dalla legge 1092 del 1973 integrata dalla legge 177 del 1976) con l’esclusione dell’indennità integrativa speciale.


Quota B
La quota b “corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto*”.
La Quota B (si utilizza per i contributi maturati dal 1° gennaio 1993 fino al mese precedente la decorrenza della pensione) si calcola tenendo conto dei seguenti parametri retributivi:
  • Anzianità contributiva successiva al 1.1.1993 (numero di contributi settimanali versati);
  • Base contributiva calcolata nell’intervallo temporale tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione con i seguenti criteri: dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 si considera il 50% dei mesi e cioè 36 mesi : 2 = 18 mesi; dei mesi successivi al 31 dicembre 1995 si prendono in considerazione i due terzi (66,6%) dei contributi versati fino ad arrivare, a regime, a fare il calcolo sugli ultimi 10 anni come previsto dalla legge 335 del 1995;
  • Maggiorazione del 18% della base pensionabile (come previsto dalla legge 1092* del 1973 integrata dalla legge 177 del 1976) con l’esclusione dell’indennità integrativa speciale; dal 1.1.1996 anche il trattamento accessorio [straordinario, indennità di amministrazione (vedi circolare Inpdap n° 51 del 22/5/2002), etc..] è pensionabile per la parte eccedente la maggiorazione del 18% della retribuzione annua.
Le retribuzioni elencate devono essere rivalutate conformemente al valore della variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo dalla decorrenza della pensione, fino all’anno solare della retribuzione considerata.

A decorrere dal 1° gennaio 1996, per i lavoratori che non possono far valere almeno 18 anni di contributi versati al 31 dicembre 1995, la quota b verrà calcolata con il sistema contributivo tenendo conto dell’intera base contributiva.

 Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.

N.B. A decorrere dal 1 gennaio 1995, con la legge 724 del 1994 (finanziaria 2005) la base retributiva dei dipendenti pubblici è la stessa di quella dei dipendenti privati iscritti all’INPS e cioè l’intera retribuzione.

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