Riduzione liquidazione Inpdap: lavoratori esclusi dall’applicazione della nuova decorrenza

Esclusione riduzione liquidazione
Lavoratori che perfezionano i requisiti entro il 31.12.2010
Per i lavoratori che maturano i requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità entro il 31.12.2010, le finestre continueranno ad essere determinate in base alla normativa attualmente vigente, anche se l'uscita si collocherà dal 1° gennaio 2011.

Pertanto i lavoratori dipendenti, che perfezionano il diritto alla pensione di vecchiaia (20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età se donna; 61 anni se lavoratrice del pubblico impiego; 65 anni se uomo) o i 40 anni di contribuzione nell’ultimo trimestre del 2010, potranno accedere al pensionamento dal 1° aprile 2011. Invece, i dipendenti che raggiungono “quota 95” nell’ultimo semestre del 2010 (con almeno 35 anni di contributi ed un’età anagrafica non inferiore a 59 anni) potranno andare in pensione dal 1° luglio 2011.

Allo stesso modo, i lavoratori autonomi, con diritto alla pensione di vecchiaia (20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età se donna o 65 anni se uomo) o con 40 anni di contribuzione nell’ultimo trimestre del 2010, potranno accedere al pensionamento dal 1° luglio 2011. Invece, gli autonomi che raggiungono “quota 96” nell’ultimo semestre del 2010 (con almeno 35 anni di contributi ed un’età anagrafica non inferiore a 60 anni) potranno andare in pensione dal 1° gennaio 2012.

Per i lavoratori che maturano i requisiti richiesti per il diritto alla pensione in regime di totalizzazione (D.Lgs. n. 42/2006) entro il 31.12.2010 si applica la normativa in vigore fino alla predetta data: i trattamenti decorreranno dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione totalizzata.

Personale della scuola
Per quanto riguarda i dipendenti della scuola, è stato espressamente previsto che rimangono le disposizioni attualmente in vigore. La decorrenza continuerà, quindi, anche dopo il 2010, ad essere fissata all’inizio dell’anno scolastico o accademico (settembre o novembre) nel caso di maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Lavoratori in preavviso al 30.6.2010 e che perdono il titolo abilitante
Sono esclusi dalla nuova finestra “mobile” i lavoratori dipendenti:
  • con periodo di preavviso in corso alla data del 30.06.2010 che matureranno i requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; 
  • per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (es. autisti del trasporto pubblico).
Lavoratori in mobilità e in assegno straordinario
Le nuove decorrenze, inoltre, non si applicheranno, nel limite complessivo di 10.000 beneficiari, ai lavoratori:
  • in mobilità ordinaria, licenziati da imprese ubicate nelle Aree del Mezzogiorno, sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30.04.2010, con maturazione dei requisiti entro il periodo di fruizione della relativa indennità;
  • in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30.04.2010;
  • titolari di prestazioni straordinarie a carico dei Fondi di solidarietà di settore (credito e assicurazioni che operano per fronteggiare ristrutturazioni e crisi aziendali) alla data del 31.05.2010.
 Va precisato che il monitoraggio verrà effettuato dall’Inps, in riferimento al momento di cessazione del rapporto di lavoro (data di collocamento in mobilità o in assegno straordinario).

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