La ricongiunzione contributi per la pensione

Ricongiunzione contributi per la pensione
La ricongiunzione dei contributi costituisce il rimedio generale per realizzare una pensione unica e per determinarne la misura in ragione dei vari periodi assicurativi accentrati in un'unica posizione (l. 7 febbraio 1979, n. 29) (32).

Presuppone la domanda dell’assicurato (33), da presentare prima che sia concluso il procedimento di erogazione della pensione (34), riguarda le forme obbligatorie di assicurazione, opera ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione; è gratuita se riguarda i lavoratori dipendenti e realizza il trasferimento dei contributi presso l’a.g.o; è onerosa se riguarda i lavoratori subordinati già iscritti nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi dell’INPS e ne trasferisce i contributi nell’a.g.o; è onerosa se riguarda i lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni INPS e ne trasferisce i contributi nell’ago a condizione che siano in possesso di una anzianità assicurativa di almeno cinque anni nell’assicurazione generale obbligatoria o in due gestioni diverse; ancora è onerosa se riguarda i contributi dell’a.go. o di forme sostitutive, esclusive o esonerative (con esclusione di quelle integrative), (35) ovvero di gestioni speciali di lavoratori autonomi da trasferire presso la gestione in cui il lavoratore subordinato risulti attualmente iscritto o nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione (36).

Il riferimento a tutti i periodi di contribuzione sembra escludere la ricongiunzione parziale, anche se la Corte regolatrice (37) ha osservato che la legge ha inteso conferire a ciascuna categoria di contribuzione una propria autonomia, al fine di consentire la trasferibilità anche della sola contribuzione figurativa, qualora, in forza di altro provvedimento, intervenuto in precedenza, la contribuzione obbligatoria sia già stata trasferita ad altra forma di previdenza (38).

Ancora, secondo la Cassazione, l’operatività della disciplina in vigore nella gestione di accesso è esclusa nella parte in cui subordini il diritto alla pensione ad un determinato periodo di iscrizione e contribuzione nella gestione stessa (39). Mentre la immediata efficacia della ricongiunzione non è impedita dalla rateazione (40)

Sempre in tema di ricongiunzione, l’art. 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 del 1979 attribuisce valore di presunzione assoluta (41) di rinunzia al mancato versamento o al versamento inferiore a tre rate, e l’effetto della irrevocabilità della domanda al pagamento parziale (in qualsiasi misura).
Come appare evidente, risulta perplesso il coordinamento tra rinunzia e irrevocabilità.

Invero, in presenza di un versamento parziale superiore a tre rate, è possibile domandarsi se la ricongiunzione contributi non sia rinunziata ma sia tuttavia irrevocabile e quali siano le conseguenze di tale irrevocabilità (42). In ogni caso la giurisprudenza ritiene l’irrevocabilità operante solo “a parte debitoris” ma compatibile con la risoluzione per inadempimento o per mutuo consenso (43).

Una singolare area di contiguità fra ricongiunzione e totalizzazione risulta individuata per il caso in cui  “la totalizzazione diventa necessaria per creare i presupposti contributivi minimi per l’operatività della ricongiunzione, consentendo attraverso il calcolo fittizio per sommatoria di soddisfare i requisiti di contribuzione richiesti dalla normativa nazionale sul ricongiungimento. In particolare, essendo la facoltà di ricongiunzione subordinata  all’esistenza di un periodo contributivo almeno quinquennale immediatamente precedente nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, tale periodo può essere  effettuato e fatto valere mediante l’utilizzazione dei contributi totalizzati versati in assicurazioni estere” (44).

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(32) E. Ghera, Sul diritto alla totalizzazione, cit., pag. 2323; A. Nicolini, Fra cumulo e ricongiunzione cit., pag. 658; P. Boer, Il contributo della Corte Costituzionale alla unificazione del sistema previdenziale, in Riv. Giur. Lav. , 1999, II, pagg. 813 e segg. Sulla ricongiunzione si segnalano le circolari dell’INPS 22 novembre 1979, n. 505 RCV- n. 131221 O.-n. 181 B. e 4 aprile 1980, n. 524 RCV. – n. 5087 O. – n. 196B./74. 
(33) Cass. 21 dicembre 1999, n. 14398  
(34) Cass. 22 ottobre 1997, n. 10389 
(35) Cass. 25 ottobre 2003, n. 16062. 
(36) Secondo Cass. 6 marzo 2004, n. 4633,  la facoltà di ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nella gestione artigiani può essere esercitata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge 7 febbraio 1979, n. 29, quando il lavoratore possa far valere presso detta gestione almeno otto anni di contribuzione in costanza di effettiva attività lavorativa. Non è richiesto invece l’ulteriore requisito di almeno cinque anni di contribuzione nell’a.g.o nel periodo immediatamente antecedente la domanda, perché tale requisito, previsto dall’ultimo comma dell’art. 1 della stessa legge, è imposto soltanto per la ricongiunzione di tutti i periodi di assicurazione nell’a.g.o.  
(37) Cass. 30 maggio 1989, n. 2616, con nota adesiva di P. Boer, in Informazione Previdenziale, 1989, pag. 1492. 
(38) Con nota adesiva di P.Boer, in Informazione Previdenziale, 1989, pag. 1492 e segg.. 
(39) Cass. 16 luglio 1992, n. 8605.  
(40) Cass. 13 dicembre 1999, n. 13987. 
(41) Cass. 22 luglio 1996, n. 6533. 
(42) Sul punto V.Trevisi, La legge sulla ricongiunzione dei periodi contributivi: ancora una svolta solo parziale del sistema previdenziale, in Riv. It. Prev. Soc., 1979, pag. 588. 
(43) Cass. 22 novembre 1999, n. 12935. 
(44) Cass. 2 marzo 2004, n. 4248.

1 commento:

  1. mia moglie dopo tante peripezie, si è vista riconoscere il diritto alla pensione, con i dovuti arretrati.
    premetto che la pensione riconosciuta, ammonta ad EURO 390.oo al mese
    alla somma complessiva degli arretrati, è stata apposta una tassa, non indifferente. le pensioni di EURO 390.00 al mese sono esenti da TASSE.
    pertanto quando il POPOLO dice, piove GOVERNO LADRO,ha pienamente RAGIONE.

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