La riforma delle pensioni secondo l'INPS - Parte Seconda

La riforma delle pensioni secondo l'INPS


La riforma delle pensioni - parte seconda
Il preavviso e la mobilità salvano dalla stretta pensionistica: in alcune situazioni non si applicano le nuove regole delle pensioni, e cioè in particolare:
  • nei confronti dei lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30 Giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Tale condizione, ha spiegato l’INPS, deve risultare  da apposita dichiarazione di responsabilità  del datore di lavoro, dalla quale risultino le clausole contrattuali in ordine alla durata del preavviso, la data iniziale del periodo di preavviso nonchè la data terminale dello stesso preavviso.
  • nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento dei limite di età.

Le vecchie disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, vigenti prima della manovra estiva, continuano ad applicarsi nei limiti di 10 mila beneficiari, ancorchè maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011:
  • ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati antecedentemente alo 30 aprile 2010 e che maturaano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità in base alla Legge n. 223/1991.
  • ai lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 (legge n.223/1991)
  • ai lavoratori che, al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto con la manovra estiva, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (legge n 662/1996)

Riguardo ai lavoratori collocati in mobilità, l’INPS ha fatto presente che il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità deve essere verificato al 31 maggio 2010; pertanto eventuali sospensioni della percezione dell’indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 non possono essere considerate  rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.

La manovra a tal fine, dispone che l’INPS provveda ad un monitoraggio sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai predetti lavoratori che intendono avvalersi, a decorrere dal 1 gennaio 2011, del regime delle vecchie decorrenze.

Preliminarmente l’INPS ha precisato che, considerato che la cessazione dell’attività lavorativa rappresenta l’unico criterio in base al quale effettuare il monitoraggio, deve ritenersi che non sussista alcun vincolo circa la ripartizione tra le categorie interessate, del plafond dei 10.000 beneficiari della salvaguardia.
  • Stop alle deroghe per la “volontaria”: l’INPS ha spiegato che il diritto alla pensione sia di anzianità che di vecchiaia rimane in ogni caso soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione; inoltre ha anche precisato che limitatamente al sistema delle decorrenze, non è operante la salvaguardia prevista dalla riforma Maroni (articolo 1 -comma 8 della Legge  n.243/2004) e dal protocollo Welfare (art.1 – comma2 – lettera C della Legge  n.247/2007) in favore dei lavoratori che, antecedentemente  al 1 marzo 2004 (termine esteso al 20 luglio 2007 dal Protocollo Welfare), siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria. Questi lavoratori, pertanto, possono beneficiare del previgente sistema delle decorrenze solamente qualora la contribuzione volontaria accredidata consenta loro di raggiungere entro il 31 dicembre 2010 i requisiti anagrafici e contributivi previsti per pensionamento di anzianità.
  • Con la totalizzazione attesa di 18 mesi: L’INPS precisa altresì che il nuovo regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici si applica anche ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, mediante totalizzazione, a partire dall’anno 2011 e che, in tal caso, dovranno essere seguite le regole dei lavoratori autonomi, pertanto tali soggetti accederanno alla pensione trascorsi 18 mesi dal mese seguente a quello di presentazione dalla domanda di pensione in regime di totalizzazione.
  • Co.co.co. in pensione dopo 18 mesi: in base alle nuove regole, dal 1 gennaio 2011 il conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia  sia ha:
  1. trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi, per coloro che conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti
  2. trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi, coloro che consguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, per  i commercianti ed per  i coltivatori diretti, nonchè della gestione separata.

L‘INPS ha precisato che i trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scadere del differimento di 12 o 18 mesi e che i trattamenti pensionistici a carico della gestione separata (co.co.co. ed altri) seguono la disciplina in materia di decorrenza prevista per le pensioni a carico delle gestioni di lavoratori autonomi, senza che abbia rilevanza,l’iscrizione o la non iscrizione, al momento del pensionamento ad altra forma pensionistica obbligatoria.

Vedi la prima parte dell'articolo La riforma delle pensioni secondo l'INPS

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